Provvedimento Agenzia Entrate del 12.12.2025 (570046/2025)
Provvedimento Agenzia Entrate del 12.12.2025 (570046/2025)
PUBBLICATO IL:
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Prot. n. 570046/2025
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli
investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di
cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi
dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli
investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di
cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi
dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
1.1. La percentuale di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge), è pari al 60,3811 per cento.
1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun
beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa
validamente presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della
legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025 (di seguito,
Provvedimento), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al
punto 1.1., troncando il risultato all’unità di euro.
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile,
determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale
accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto
disposto dal Provvedimento, esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Informazioni previste dall’articolo 1, comma 489, della legge
Ai sensi dell’articolo 1, comma 489, della legge, nella seguente tabella sono
riportate, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno
– ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di
piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese, come definite dalla Carta
degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le seguenti informazioni:
• il numero delle comunicazioni inviate;
• la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre
2025;
• l’ammontare complessivo del credito d’imposta complessivamente
richiesto.
Numero
comunicazioni
inviate
Tipologia investimenti realizzati
Dimensione
Impresa
Credito
Regione
Abruzzo
Basilicata
richiesto
Impianti
Macchinari
Attrezzature
Immobili
Micro
Piccola
Media
Grande
Micro
Piccola
Media
Grande
Micro
Piccola
Media
Grande
Micro
84
227
79
5.269.133
26.009.704
25.800.670
14.243.295
3.052.892
16.789.586
13.939.306
22.771.750
13.444.682
44.909.272
29.408.807
23.065.791
46.013.241
206.282.600
13.369.842
60.705.618
28.278.761
19.725.877
15.820.302
51.775.543
39.331.124
20.792.562
36.145.603
118.441.682
48.150.093
9.623.857
7.190.501
20.015.299
14.886.882
3.061.589
5.485.000
23.705.716
9.786.992
3.330.725
6.056.575
13.416.224
9.336.021
2.137.963
15.240.229
42.420.834
20.666.513
10.991.434
31.736.808
178.225.937
10.685.435
43.377.779
19.254.362
5.860.547
26
107
179
79
9.591.003
16.962.540
46.791.860
31.632.835
16.039.462
53.384.231
151.050.708
60.056.102
23.214.683
153.900.384
633.534.588
13.551.726
19.966.985
7.762.593
28.874.264
55.660.185
25.444.355
14.490.680
103.364.693
287.979.573
38
296
550
137
47
Calabria
752
2.039
79.404.431
398.791.033
Campania
Piccola
2
Media
Grande
Piccola
Media
Grande
Micro
Piccola
Media
Grande
Micro
Piccola
Media
Grande
Piccola
Piccola
Media
Grande
Piccola
685
282
38
100
41
213.875.106
157.122.935
1.536.322
6.862.473
9.842.490
254.000.292
242.506.361
4.312.049
196.429.511
111.147.973
9.540.791
11.690.649
7.580.916
136.789.704
54.858.846
1.873.007
7.095.078
4.495.537
393.049.185
223.066.088
8.469.390
22.604.748
15.570.611
8.439.886
89.395.187
235.666.997
175.051.447
157.531.309
31.718.582
98.523.998
38.020.189
43.895.458
134.115.395
342.641.639
192.819.884
167.195.002
20.982.078
17.630.439
17.366.422
66.316.966
149.646.959
135.935.366
127.124.016
18.719.040
65.792.921
26.436.289
35.125.627
82.422.085
215.284.477
132.337.452
183.531.002
Molise
Puglia
17
7.183.845
3.477.442
105.240
434
820
340
180
181
367
111
88
677
1.148
370
158
10.493(1)
20.649.961
85.019.171
80.079.948
125.976.980
10.964.544
45.452.318
37.469.634
53.288.446
29.620.522
117.735.426
107.238.680
113.627.716
47.229.670
115.038.393
95.254.181
76.773.280
23.548.232
50.817.262
18.676.051
28.930.719
88.083.692
147.841.090
89.730.452
64.759.922
18.458.464
51.003.941
32.738.446
46.073.834
11.499.542
38.012.279
12.162.512
28.921.708
30.936.848
102.510.984
63.929.895
55.544.265
Sardegna
Sicilia
Totale
1.714.547.246 2.735.826.169 1.798.390.554 1.069.547.101 3.643.520.511
(1) Il numero complessivo delle comunicazioni inviate risulta inferiore alla somma dei valori riportati nei righi della presente
colonna (pari a 10.677) in quanto le comunicazioni nelle quali sono indicate più strutture produttive ubicate in regioni diverse
vengono conteggiate una volta per ciascuna di dette regioni.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 485, della legge ha modificato l’articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito
d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15
novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture
produttive ubicate nella ZES unica.
L’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, ha previsto che, a
pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato
la comunicazione di cui al primo periodo del medesimo comma, inviano
all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una
comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del
15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione
precedentemente presentata.
In base all’articolo 1, comma 488, della legge, l’ammontare massimo del
credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito
3
d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo
periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta
rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta
risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti
dalle comunicazioni validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre
2025, è risultato pari a 3.643.520.511 euro, a fronte di 2.200 milioni di euro di
risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del
credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60,3811
per cento (2.200.000.000/3.643.520.511) dell’importo del credito richiesto.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
4
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16);
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”
(articolo 1, commi 485-491);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del
31 gennaio 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del
contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona
economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità
di trasmissione telematica”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 12 dicembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
5
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