Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2025 (577031/2025)
Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2025 (577031/2025)
PUBBLICATO IL:
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2025
Prot. n. 577031/2025
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
aggiunto del mese di dicembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a) “Servizio F24”: il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento
relative ai versamenti unitari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
b) “Servizio I24”: il Servizio F24 per il pagamento di tributi, contributi,
premi e altre somme mediante addebito in conto tramite i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate;
c) “intermediari”: gli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle
entrate per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di
pagamento non bancari, agenti della riscossione);
d) “contabilità speciale”: contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia
delle entrate – fondi della riscossione” accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria
dello Stato.
2. Termini di riversamento e rendicontazione delle somme versate a titolo
di acconto dell’imposta sul valore aggiunto
2.1.
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025,
sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle
convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo
di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29
dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il
riversamento entro 5 giorni lavorativi.
2.2.
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025,
sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle
convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo
di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre
2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro
3 giorni lavorativi.
2.3.
Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni
regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti
a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i
canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.
2.4.
Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 è data
facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da
regolare il 31 dicembre 2025.
2.5.
Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3,
restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale
VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati
all’Agenzia delle entrate.
2.6.
Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico
bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul
valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in
tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico
deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
2.7.
La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare
dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti
2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato
(cap. 1203/1) nella stessa data.
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2.8.
Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le
somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai
versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Motivazioni
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore
aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, a eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il
27 dicembre di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi dell’articolo 19, commi 1,
5 e 6 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo
22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega di pagamento agli intermediari
convenzionati con l’Agenzia delle entrate per i Servizi F24/I24. Il riversamento
delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto
dall’articolo 6, comma 5–bis della l. n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31
dicembre.
Le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di
riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai
contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari e telematico
tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate).
Con il presente provvedimento, si dispongono, anche in deroga alle
previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento
all’Erario delle somme riscosse nelle date del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025 a
titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero
dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato e della Banca d’Italia.
Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e
regolate il 31 dicembre 2025, sono escluse dalle disposizioni del presente
provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto
IVA.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)” (articolo 6, commi 2, 5-bis e 5-ter);
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.” (articolo 19, commi
1, 5 e 6);
Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, e successive modificazioni,
recante “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337”
(articolo 1, commi 1 e 2);
Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e successive modificazioni,
recante “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.”.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 dicembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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