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Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2025 (577031/2025)

Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2025 (577031/2025)

PUBBLICATO IL:

Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore   aggiunto del mese di dicembre 2025  


Prot. n. 577031/2025

Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore

aggiunto del mese di dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a) “Servizio F24”: il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento

relative ai versamenti unitari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241;

b) “Servizio I24”: il Servizio F24 per il pagamento di tributi, contributi,

premi e altre somme mediante addebito in conto tramite i canali telematici

dell’Agenzia delle entrate;

c) “intermediari”: gli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle

entrate per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di

pagamento non bancari, agenti della riscossione);

d) “contabilità speciale”: contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia

delle entrate – fondi della riscossioneaccesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria

dello Stato.

2. Termini di riversamento e rendicontazione delle somme versate a titolo

di acconto dell’imposta sul valore aggiunto

2.1.

Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025,

sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle

convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo

di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29

dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il

riversamento entro 5 giorni lavorativi.

2.2.

Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025,

sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle

convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo

di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre

2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro

3 giorni lavorativi.

2.3.

Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni

regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti

a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i

canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.

2.4.

Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 è data

facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da

regolare il 31 dicembre 2025.

2.5.

Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3,

restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale

VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati

all’Agenzia delle entrate.

2.6.

Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico

bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul

valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in

tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico

deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.

2.7.

La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare

dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti

2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato

(cap. 1203/1) nella stessa data.

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2.8.

Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le

somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai

versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

Motivazioni

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore

aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre

1990, n. 405, a eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il

27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi dell’articolo 19, commi 1,

5 e 6 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo

22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega di pagamento agli intermediari

convenzionati con l’Agenzia delle entrate per i Servizi F24/I24. Il riversamento

delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto

dall’articolo 6, comma 5bis della l. n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31

dicembre.

Le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di

riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai

contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari e telematico

tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate).

Con il presente provvedimento, si dispongono, anche in deroga alle

previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento

all’Erario delle somme riscosse nelle date del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025 a

titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero

dell’Economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato e della Banca d’Italia.

Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e

regolate il 31 dicembre 2025, sono escluse dalle disposizioni del presente

provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto

IVA.

3

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1991)(articolo 6, commi 2, 5-bis e 5-ter);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.(articolo 19, commi

1, 5 e 6);

Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, e successive modificazioni,

recante Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma

dellarticolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337

(articolo 1, commi 1 e 2);

Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e successive modificazioni,

recante “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.”.

4

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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