Nuovo Patent Box e credito ricerca e sviluppo: come funziona la restituzione del beneficio già fruito
Nuovo Patent Box e credito ricerca e sviluppo: come funziona la restituzione del beneficio già fruito
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Con Risposta n. 102 del 2 aprile l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al coordinamento tra il nuovo Patent Box e il credito d’imposta ricerca e sviluppo, con particolare riferimento agli obblighi di restituzione del credito già fruito.
Il caso riguarda una PMI innovativa impegnata nel settore digitale che, dopo aver fruito del credito d’imposta R&S per la creazione di una piattaforma software, intende accedere al nuovo Patent Box applicando il meccanismo del “recapture” del credito d’imposta già fruito.
Nel proprio parere, l’Agenzia chiarisce che:
in caso di cumulo sulle medesime spese, è necessario procedere alla rideterminazione (“nettizzazione”) della base di calcolo del credito R&S, con conseguente restituzione del beneficio già fruito;
la restituzione del credito d’imposta R&S deve avvenire tramite modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo e anno di riferimento indicati in sede di fruizione in compensazione, indicando l’importo tra gli “importi a debito versati”;
la restituzione del credito d’imposta deve avvenire in relazione al periodo d’imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal meccanismo premiale del Nuovo Patent Box, a prescindere dall’effettiva fruizione del beneficio;
il principio si applica anche ai fini IRAP, con restituzione dovuta anche se la variazione in diminuzione non è concretamente utilizzabile, non essendo previsto il riporto delle eccedenze.