La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con sentenza n. 168 del 20 febbraio 2026, ha chiarito che l’IMU e la TASI non sono dovute quando un terreno, pur classificato come edificabile, risulti di fatto inutilizzabile per un accertato impedimento giuridico e materiale.
Il caso riguardava un’area fabbricabile sottoposta a sequestro a seguito del rinvenimento di gravi fenomeni di inquinamento nel sottosuolo emersi durante i lavori di realizzazione delle fondazioni, con conseguente avvio di interventi di bonifica.
Nel confermare la decisione di primo grado, i giudici hanno distinto tra il presupposto oggettivo dell’imposta, rappresentato dall’edificabilità urbanistica del terreno, e la concreta capacità contributiva del soggetto passivo, che presuppone invece l’esistenza di un’effettiva utilità economica del bene.
Richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, la CGT ha affermato che la totale perdita di disponibilità del bene, derivante da un intervento imposto dall’autorità pubblica e non imputabile al contribuente, esclude la capacità contributiva in quanto non attuale ed effettiva.
Secondo i giudici, nel caso esaminato non si è in presenza di una semplice limitazione all’edificabilità, ma di un impedimento assoluto e giuridicamente imposto per le annualità oggetto di accertamento, tale da escludere il presupposto impositivo.