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Provvedimento Agenzia Entrate del 15.01.2026 (15707/2026)

Provvedimento Agenzia Entrate del 15.01.2026 (15707/2026)

PUBBLICATO IL:

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025,   unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la   trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.   Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle   Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la   trasmissione telematica  


Prot. n. 15707/2026

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025,

unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la

trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle

Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la

trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026” dei redditi di

lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché

dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi

1.1. È approvata la Certificazione Unica “CU 2026” da trasmettere

all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2026, unitamente alle informazioni per

il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) per attestare:

a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati

ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo

d’imposta e a imposta sostitutiva;

b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67,

comma 1, del TUIR;

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per

prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di

mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari,

corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui

all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta

a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute

nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600;

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a

seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure

di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per

prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le

disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione

di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione

dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),

e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di

locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni

(locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

i) le relative ritenute di acconto operate;

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j) le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica “CU 2026” viene altresì utilizzata per attestare

l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla

formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati

previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti

previdenziali.

1.2. Sono altresì approvate:

a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto

d’imposta per la compilazione dei dati anagrafici del sostituto d’imposta e del

percettore delle somme (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo IV);

b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto

d’imposta per la compilazione dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro

dipendente, equiparati ed assimilati (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo

V);

c) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto

d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali (cfr. istruzioni

per la compilazione, Capitolo VI);

d) le istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali,

previdenziali e assistenziali relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e

redditi diversi (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo VII);

e) le istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali

relativi alle locazioni brevi (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo VIII);

f) la Certificazione Unica “CU 2026”, da rilasciare al contribuente

unitamente alle informazioni contenute nel predetto Capitolo III, entro i termini

previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione

può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

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1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve

compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli IV, V, VI, VII e

VIII.

1.4. Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una

certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno

2025 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente

provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2026

comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma

6-quater, del citato d.P.R. n. 322 del 1998.

1.5. La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per

certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova

certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella

Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi

successivi.

1.6. Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro

dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni

brevi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica

relativa alle tipologie reddituali indicate.

1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Certificazioni relative ai contributi INPS

2.1. La Certificazione Unica “CU 2026” deve essere rilasciata,

limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai

datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce

individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del

decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

4

agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello

DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

2.2. La Certificazione Unica “CU 2026” rilasciata dal datore di lavoro può

essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

3. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

3.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7

del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari

professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in

qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare

redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a

c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.2,

lett. f), una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle

operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle

generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data

dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione,

nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

4. Modalità di indicazione degli importi

Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi devono essere espressi in unità

di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

5. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle

Certificazioni Uniche

5.1. È approvato il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative

istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla

comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto

incaricato della trasmissione telematica (Capitolo I).

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5.2. È approvato il quadro “CT”, unitamente alle istruzioni per la

compilazione, finalizzate all’indicazione della sede telematica dove ricevere il

flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello

730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita

comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di

lavoro dipendente, equiparati o assimilati, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis,

lettera b), del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Capitolo

II).

5.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione

telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato d.P.R. n. 322 del 1998,

di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

5.4. Le certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322

del 1998, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro

autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero

provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione,

di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di

affari, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile

di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

5.5. Non devono essere inviate all’Agenzia delle entrate le certificazioni

degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle

imposte sostitutive applicate come disciplinato dal provvedimento di approvazione

dello schema di certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del

d.P.R. n. 322 del 1998, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5.6. Nel caso in cui la certificazione attesti esclusivamente redditi di lavoro

dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi, oppure esclusivamente compensi erogati a seguito di

locazioni brevi, deve essere inviata unicamente la parte della certificazione unica

relativa alle tipologie reddituali erogate.

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6. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

dei dati

6.1. I soggetti tenuti alla trasmissione all’Agenzia delle entrate delle

certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, e i

soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis

e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, devono inviare in via telematica i dati delle

certificazioni uniche redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1.1

secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Eventuali aggiornamenti

e correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

7. Tipologie di invio e termini delle trasmissioni

7.1. Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. Le

regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della

Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.

7.2. Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni

Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno

con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Per le certificazioni contenenti

esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o

professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali

inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di

commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al

30 aprile.

7.3. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui

all’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se

la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque

giorni successivi alle scadenze indicate nel punto 7.2.

7.4. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato

entro i termini di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il

7

soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni

successivi agli stessi termini.

7.5. Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, inviate entro i

termini di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto

obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni

rettificate, entro i cinque giorni successivi agli stessi termini. Non devono, invece,

essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

7.6. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui ai

precedenti punti del presente paragrafo sono utilizzati per la elaborazione della

dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, di cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

7.7. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’articolo

4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi

esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo

1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine

di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del

richiamato articolo 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

8.1. Il frontespizio di cui al punto 5.1 e il quadro “CT” di cui al punto 5.2

nonché la Certificazione Unica di cui al punto 1.1 sono resi disponibili

gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati

prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
8.2. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti quadri e della predetta

certificazione prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rechino

l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente

provvedimento.

8.3. È consentita la stampa monocromatica dei predetti quadri e della

predetta certificazione realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti

8

laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la

leggibilità degli stessi nel tempo.

9. Trattamento dei dati

9.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice

in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 – è individuata nel d. P. R. n. 322 del 1998 e nella normativa di

riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

9.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia

delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei

S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le categorie di dati personali trattate attraverso la presente Certificazione

Unica sono descritte nella medesima e nell’informativa sul trattamento dei dati

personali ad essa allegata.

9.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali.

9.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo5, par.1,

lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Certificazione Unica

venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente

provvedimento.

9

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto

dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998, in base al quale

i soggetti indicati nel titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973, che corrispondono

somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso

titolo, devono rilasciare un’apposita Certificazione Unica “CU 2026”, anche ai fini

dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli

altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia

e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali.

Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi dell’articolo 4, comma

6-quinquies, del d.P.R. n. 322 del 1998 sono equiparate a tutti gli effetti alla

esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1,

del d.P.R. n. 322 del 1998.

A tal fine il presente provvedimento approva, oltre al modello di

Certificazione Unica “CU 2026”, anche il frontespizio per la trasmissione

telematica contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei

dati contenuti nelle certificazioni uniche e del soggetto incaricato della

trasmissione telematica, nonché il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la

sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle

dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).

Dall’anno 2026 la trasmissione all’Agenzia delle entrate della

Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio

di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali

inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di

commercio e di procacciamento di affari è effettuata entro il 30 aprile dell’anno

successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (articolo 4,

comma 6-quinquies, del d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 4

del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).

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Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni

recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art 3,

comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

11

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni,

recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni

fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi

adempimenti da parte dei datori di lavoro”;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante “Riordino della

disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma

dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività

produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e successive modificazioni,

recante “Diposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre

1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in

materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di

sanzioni amministrative tributarie”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,

recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, e successive modificazioni,

concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni

urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e successive modificazioni, recante

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”;

12

Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e successive modificazioni, recante

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”;

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modificazioni, recante

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,

i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni,

concernente “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in

attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021,

n. 46”;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026”;

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, e successive modificazioni,

recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle

persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, e successive modificazioni,

recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento

collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e

concordato preventivo biennale”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio

pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative

e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale,

giustizia tributaria e sanzioni tributarie”;

13

Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, e successive modificazioni,

recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di

fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di

registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici

delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della

giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro

e di altri tributi indiretti”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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