Provvedimento Agenzia Entrate del 15.01.2026 (51732/2026)
Provvedimento Agenzia Entrate del 15.01.2026 (51732/2026)
PUBBLICATO IL:
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto
Prot. n. 51732/2026
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025,
con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul
valore aggiunto
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA
1.1. Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni,
concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
dell’Imposta sul valore aggiunto:
1.1.1. Modello IVA/2026 composto da:
– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali;
– i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT,
VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
1.1.2. Modello IVA BASE/2026 composto da:
– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali;
– i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
1.2. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
2. Modalità di indicazione degli importi
In tutti i modelli gli importi devono essere indicati in unità di euro con
arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
3.1. I modelli di dichiarazione annuale IVA sono resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia
3.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti internet
a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all’allegato A e rechino
l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente
provvedimento.
3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle
caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.
4. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione
4.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica
direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2–
bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al
punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo
provvedimento.
4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 di
rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per
struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
2
5. Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel
d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia
delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei
S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Le categorie di dati personali trattate attraverso i modelli di
dichiarazione, sono descritte nei medesimi e nell’informativa sul trattamento dei
dati personali ad essi allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per
il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato
disposto che la trasmissione dei modelli di dichiarazione IVA venga effettuata
esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 8 del d.P.R. n. 322
del 1998, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione
3
in materia di Imposta sul valore aggiunto alla vigente normativa e di semplificarne
la compilazione, approva il modello di dichiarazione IVA/2026, con le relative
istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all’anno 2025 da presentare nel
2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione
semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che
nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali
previste dalla disciplina IVA, viene approvato il modello di dichiarazione IVA
BASE/2026, con le relative istruzioni, che può essere utilizzato in alternativa al
modello IVA/2026.
Gli importi da indicare nei modelli devono essere espressi con
arrotondamento all’unità di euro secondo le regole matematiche stabilite in materia
dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento, infine, viene disciplinata la reperibilità dei
predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche
tecniche e grafiche.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
4
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 13 dicembre 1979, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 19 dicembre 1979,
recante “Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti
ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate”;
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, recante
“Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché’ disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione
dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie”;
Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
5
successive modificazioni, recante “Norme per il riordino della disciplina delle
opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187, e successive modificazioni, recante
“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”;
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126, recante
“Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti
tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di
trasmissione telematica”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
6
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, recante “Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini”;
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, e successive modificazioni, recante “Primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure finanziarie urgenti”;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni,
recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)”;
Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni, recante “Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative”;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
7
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, recante “Modalità
di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di
scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA”;
Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 aprile 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018, recante “Disposizioni
di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-
duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”;
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria”;
Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, recante “Recepimento degli
articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017
che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto
riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE)
2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva
8
2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza
di beni e a talune cessioni nazionali di beni”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante
“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 118, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di
carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”;
Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante “Disposizioni in
materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 15 gennaio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
9
ALLEGATO A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA
STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO
Il modello di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere predisposto
su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4,
mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con
il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l’intestazione dei dati richiesti.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per
cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simile annessi al
presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha
le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio
(superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere indicati i
dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle
immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore pantone 542 U.
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la
riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
10