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Provvedimento Agenzia Entrate del 12.12.2025 (570036/2025)

Provvedimento Agenzia Entrate del 12.12.2025 (570036/2025)

PUBBLICATO IL:

Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli   investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni   Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo   107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,   ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202  


Prot. n. 570036/2025

Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli

investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni

Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo

107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli

investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni

Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo

107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

1.1. La percentuale di cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge

27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), è pari al 100 per cento.

1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun

beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa

validamente presentata ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo,

del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, modificato dal

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del 19

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

novembre 2025 (di seguito, Provvedimento), in assenza di rinuncia, moltiplicato

per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile,

determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale

accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto

disposto dal Provvedimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni

L’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge ha previsto che il credito

d’imposta istituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n.

60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è riconosciuto

anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre

2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate

nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS.

L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, legge), ha

esteso le disposizioni previste dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-

decies, del decreto-legge anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al

15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti

a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge ha previsto che, ai fini del

rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da

ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla

comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge,

moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine

di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta

rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta

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risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate. Nel caso in cui

l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite

di spesa di cui al comma 14-octies, come modificato dall’articolo 3, comma 4,

della legge, la percentuale è pari al 100 per cento.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti

dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre

2025 è risultato pari a 47.711.015 euro, a fronte di 110 milioni di euro di risorse

disponibili.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del

credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per

cento dell’importo del credito richiesto.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

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dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di

gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre

2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c);

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

politiche di coesione” (articolo 13);

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di

termini normativi” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies);

Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio

dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 3);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del

27 marzo 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione, di cui

all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, per

l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti

realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche

Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative

istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del

19 novembre 2025, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 recante

“Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-

novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo

sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025

al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del

decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di

trasmissione telematica”.

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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